Negli ultimi anni, la sanità ha fatto dei passi da gigante per quanto riguarda la digitalizzazione e l’implementazione della qualità dell’interazione con gli utenti. A dimostrazione di ciò, è possibile citare l’esistenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Nelle prossime righe di questo articolo, vediamo assieme cos’è di preciso e a cosa serve.
Fascicolo sanitario elettronico: di cosa si tratta?
Quando si parla del fascicolo sanitario elettronico, si inquadra lo strumento digitale grazie al quale il cittadino assistito dal Servizio Sanitario Nazionale ha la possibilità di accedere a tutti i dettagli relativi alla sua storia sanitaria, dagli esami fino agli interventi.
A cosa serve il fascicolo sanitario elettronico?
Chiarito questo aspetto, è naturale chiedersi a cosa serve il fascicolo sanitario elettronico. Quando lo si chiama in causa è necessario, come già detto, prendere in considerazione l’importanza della trasparenza nei confronti del cittadino, che ha modo di tenere sotto controllo in tempo reale ogni dettaglio della sua storia sanitaria. Il vantaggio principale – e il motivo per cui è nato – è però un altro. Quale di preciso? La possibilità, per il medico curante e altri professionisti sanitari, di accedere alla documentazione sopra citata, con ovvi pro riguardanti la velocità e l’efficienza dei processi di anamnesi e di messa a punto dei percorsi di prevenzione.
Quando si parla delle sue finalità, è essenziale chiamare in causa anche tutto quello che ruota attorno alla ricerca medica.
Come si consulta
Il fascicolo sanitario elettronico, che copre l’intero arco dell’esistenza in vita del cittadino, può essere agevolmente consultato online.
Nel caso della consultazione da parte dell’utente che ha intenzione di accedere ai dettagli della sua storia sanitaria, è bene specificare che le credenziali variano a seconda della normativa vigente nella Regione dove risiede l’assistito. In alcuni casi può essere necessario lo SPID, in altri, invece, la tessera sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi.
Rimanendo sempre nell’ambito di come l’assistito può agire sul fascicolo sanitario elettronico, facciamo presente che ha la possibilità di modificare i riferimenti in merito a chi può consultare i documenti relativi alla sua storia sanitaria, senza impattare in alcun modo sul diritto di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
La tutela dell’anonimato
Quando si consulta per la prima volta il proprio fascicolo sanitario, può capitare di accorgersi che alcuni documenti sono soggetti a un livello di tutela dell’anonimato più alto rispetto agli altri. Si tratta di materiale relativo ad aspetti della salute estremamente sensibili, come per esempio le diagnosi di sieropositività o i referti delle interruzioni volontarie di gravidanza.
In questo caso, previo consenso da parte del cittadino, è possibile rendere palese il contenuto del materiale sopra citato.
Chi non può accedere
Per avere un quadro completo delle caratteristiche del fascicolo sanitario elettronico, è doveroso farsi domande anche sui soggetti che non hanno la possibilità di consultarne il contenuto.
In questo novero è possibile includere i periti delle compagnie assicurative, ma anche il datore di lavoro. Non hanno la facoltà di accedere al fascicolo sanitario elettronico anche i membri di associazioni scientifiche (anche se operano nel settore scientifico).
Conclusioni
Anche se le finalità del fascicolo sanitario elettronico sono sostanzialmente chiare e semplici, nel momento in cui si parla di ciò che si può fare con questo strumento sono diversi i punti da considerare.
Tra questi, è il caso di citare la possibilità, per l’assistito, di inserire personalmente informazioni all’interno del fascicolo. In questo frangente, il riferimento è la sezione denominata “taccuino personale dell’assistito”. Quando la utilizza, il cittadino assistito dal Servizio Sanitario Nazionale ha la possibilità di inserire materiale riguardanti gli iter di cura effettuati presso strutture pubbliche, convenzionate e private.
Concludiamo rammentando che il FSE non può essere cancellato. La sua presenza – al netto della scelta dell’assistito di limitare l’accesso a determinate informazioni – è infatti un obbligo di legge.